Riconoscimento UE in automatico dei divorzi extragiudiziali (per esempio davanti al sindaco o all’Ufficiale dello stato civile)

Maria Teresa Poggi-Reber

Con la sentenza del 15 novembre 2022 nella causa C 646/20 la Corte di Giustizia europea ha chiarito una questione relativa all’interpretazione del Regolamento Bruxelles II bis in materia matrimoniale, in particolare sulla natura giuridica del divorzio extragiudiziale e del suo riconoscimento all’interno dell’Unione Europea.

La domanda pregiudiziale era stata posta dalla Corte Federale tedesca, chiamata a decidere sul rifiuto dell’Ufficio di stato civile [Standesamt] competente di trascrivere in Germania il divorzio pronunciato in Italia dall’Ufficiale di stato civile italiano tra un cittadino italiano e una cittadina avente la doppia nazionalità tedesca e italiana, in assenza di previo riconoscimento del divorzio da parte dell’autorità giudiziaria tedesca (Landesjustizverwaltung] dal momento che il diritto tedesco conosce solo il divorzio pronunciato dal Giudice [Familiengericht].

La Grande Sezione della Corte di Giustizia ha evidenziato che, in materia di divorzio, la nozione di “decisione” ai sensi dell’art. 2 punto 4 del Regolamento Bruxelles II bis comprende qualsiasi decisione di divorzio emessa nell’ambito di un procedimento giudiziario o extragiudiziale, purché il diritto degli Stati membri attribuisca competenze in materia di divorzio anche alle autorità extragiudiziali. Ne consegue che il divorzio extragiudiziale pronunciato in un paese UE è riconosciuto in automatico in un altro paese UE di cui uno dei coniugi è cittadino.

Nella specie quindi la cittadina tedesca non era tenuta, in relazione all’accordo di divorzio concluso in Italia davanti all’Ufficiale dello Stato civile – autorizzato per legge a ricevere tale l’accordo-, a richiedere il preliminare riconoscimento dello stesso all’autorità giuridica tedesca.

Automatische Anerkennung in der EU einer außergerichtlichen Scheidung (z.B. vor dem italienischen Standesbeamten bzw. dem Bürgermeister)

Am 15.11. 2022 hat der EuGH (Az: C-646/20) Stellung genommen zu der Frage nach der Auslegung der VO (UE) Nr. 2201/2003 auf dem Gebiet des Eherechts und insbesondere über die Rechtsnatur einer außergerichtlichen Ehescheidung, bzw. ob die von einem Standesbeamten oder einer anderen zuständigen Behörde ausgesprochene Eheschiedung, anerkannt werden muss.

Die Vorabentscheidung wurde vom BGH beantragt, weil der deutsche für die Eintragung zuständige Standesbeamte die Eintragung einer in Italien vor dem italienischen Standesbeamten ausgesprochene Scheidung zwischen einem Italiener und seiner deutsch-italienischen Ehefrau weigert hatte: Es fehle die erforderliche Anerkennung der Landesjustizverwaltung. Nach deutschem Recht sei lediglich eine gerichtliche Scheidung vor dem Familiengericht möglich.

Der EuGH urteilte, dass als „Entscheidung“ nach Art. 2 Punkt 4 der EU-Verordnung auch die Entscheidung einer nichtgerichtlichen Behörde gelte, wenn diese nach dem Recht des jeweiligen Landes für Ehescheidungen zuständig ist. Eine solche Scheidung müsse demnach auch in den anderen EU-Staaten „automatisch anerkannt werden“.

Im konkret zu beurteilenden Fall war daher die deutsch-italienische Ehefrau nicht gehalten, die in Italien, die in Italien vor dem Standesbeamten, einer gesetzlich eingesetzten Behörde“, ausgesprochene Scheidung in Deutschland anerkennen zu lassen.

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