Il problema della reciprocità: conseguenze dalla Lex Koller in Italia
Vale a dire, in Italia il cittadino straniero dispone della capacità giuridica relativa al godimento di un determinato diritto soltanto se nel suo Stato di provenienza un cittadino italiano potrebbe esercitare lo stesso diritto in base all’ordinamento straniero. In mancanza della condizione di reciprocità consegue l’invalidità del negozio giuridico concluso dalla straniero in Italia.
L’importanza del tema nel contesto italo-svizzero è riconducibile all’esistenza, nell’ordinamento elvetico, della Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE, o Lex Koller), la quale limita molto gli acquisti immobiliari in Svizzera da parte di stranieri domiciliati all’estero. Queste persone, per acquistare in Svizzera, necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente. In particolare, gli acquisti di seconde case o abitazioni di vacanze – ai sensi della LAFE e della relativa Ordinanza (OAFE) – possono essere autorizzati solo qualora la superficie netta del fabbricato non superi i 200 mq e la superficie totale del fondo non ecceda i 1’000 mq.
Di conseguenza, secondo le autorità italiane, si considera in particolare verificata la condizione di reciprocità per i cittadini svizzeri soltanto per l’acquisto di abitazioni secondarie, di vacanza ed unità d’abitazione in appart-hotel in Italia, con superficie abitabile netta non superiore a 200 mq come anche per l’acquisto di fondi, di pertinenza di abitazioni secondarie e di vacanza la cui superficie non ecceda i 1’000 mq.
Se quindi un cittadino svizzero non residente in Italia volesse acquistarvi immobili rientranti nei limiti sopra elencati, non avrà problemi dal punto di vista della reciprocità.