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Autore: Alberto Mariacci
Pubblicato il
Ewie…Energieauweis – Attestato di Prestazione Energetica
Das Dokument APE (Attestato di Prestazione Energetica, auf Deutsch Energieausweis) ist von grundlegender Bedeutung im italienischen Immobilienwesen und wurde eingeführt, um die Europäischen Richtlinien über die Energieeffizienz von Gebäuden umzusetzen. Damit sind direkte Einflüsse auf den Marktwert von Immobilien und auf Kauf- oder Mietenscheidungen verbunden.
In technischer Hinsicht enthält das Dokument APE Daten zur Energieklasse des Gebäudes, die anhand des jährlichen Energiebedarfs für das Heizen, das Kühlen, die Erzeugung von Warmwasser für den häuslichen Gebrauch und die Beleuchtung berechnet werden.
Die folgenden Kategorien von Informationen sind im Dokument APE enthalten:
Daten zur Gebäudeidentifizierung: Informationen über den Eigentümer, den Standort und allgemeine Beschreibung des Gebäudes
Energieeffizienzklasse: Die Bewertung der Energieeffizienz des Gebäudes wird mit einer Skala von A (hoch effizient) bis G (niedrig effizient) ausgedrückt. Dies ist der sichtbarste und verständlichste Teil des APE.
Energieverbrauch: spezielle Daten zum jährlichen Energieverbrauch für das Heizen, das Kühlen, die Erzeugung von Warmwasser für den häuslichen Gebrauch und die Beleuchtung, ausgedrückt in kWh/m² jährlich
CO₂-Ausstoß: Informationen über den mit dem Energieverbrauch des Gebäudes zusammenhängenden Ausstoß von Kohlenstoffdioxid, in kg/m² jährlich ausgedrückt
Beschreibung der haustechnischen Anlagen: Detailangaben zu den im Gebäude vorhandenen Anlagen für das Heizen, das Kühlen, die Erzeugung von Warmwasser für den häuslichen Gebrauch und die Beleuchtung
Verbesserungsempfehlungen: Vorschläge für gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäudes, wobei die Installation neuer Anlagen, die Wärmedämmung oder andere gezielte Maßnahmen empfohlen werden können
Daten zum Aussteller des Energieausweises: Informationen über die Person oder die Einrichtung, die das Dokument APE ausgestellt haben, einschließlich Unterschrift und Nummer der Eintragung im entsprechenden Verzeichnis
Das Dokument APE enthält auch Empfehlungen für die Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäudes mit Vorschlägen für gezielte Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
Der Vergleich zwischen dem Dokument APE und dem deutschen Energieausweis ergibt Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede. Beiden Bescheinigungen sind Informationen über die Energieeffizienz von Gebäuden zu entnehmen, aber es kann Abweichungen bei der Berechnung und Darstellung dieser Informationen geben. Zum Beispiel stellt der deutsche Energieausweis die Ergebnisse anhand des jährlichen Energieverbrauchs pro Quadratmeter dar, während sich das Dokument APE am Energiebedarf orientiert.
Dieses Dokument spielt eine Schlüsselrolle bei Kaufverträgen, da es Käufern und Mietern entscheidende Informationen zur Bewertung der langfristigen Kosten liefert, die für die Hausenergie aufzuwenden sind.
Ausländer, die eine Immobilie in Italien erwerben, müssen wissen, dass das Dokument APE einen obligatorischen Anhang zum Kaufvertrag darstellt.
In Svizzera, la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità si basa su tre pilastri: la previdenza statale, la previdenza professionale e la previdenza privata. Questo modello consente di adeguarla in modo ottimale alle esigenze dei vari gruppi della popolazione e di ripartire al meglio i rischi di finanziamento. I tre pilastri hanno compiti diversi e sono anche disciplinati in modo differente. L’elemento centrale di questo sistema è la previdenza per la vecchiaia.
In Svizzera la prima pietra della previdenza per la vecchiaia venne posta il 6 dicembre 1925: Popolo e Cantoni approvarono a larga maggioranza un articolo costituzionale che prevedeva l’introduzione di un’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 20 anni dopo l’AVS venne effettivamente istituita: nel 1947 il Popolo approvò la relativa legge e a gennaio del 1948 furono versate le prime rendite di vecchiaia e per superstiti, d’importo compreso tra 40 e 125 franchi al mese
Le prestazioni dell’AVS, da allora costantemente sviluppate mediante diverse revisioni di legge, sono oggi integrate dalla previdenza professionale (obbligatoria dal 1985), dalla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a, istituito nel 1987) e, se il reddito sotto forma di rendita non basta a coprire il minimo vitale, dalle prestazioni complementari (introdotte nel 1966).
Nella previdenza, l’adozione di sistemi diversi permette di ripartire i rischi di finanziamento. Il sistema dei tre pilastri è dunque più solido rispetto a un sistema previdenziale basato solo ed esclusivamente su un pilastro.
Il modello dei tre pilastri nella previdenza
1° Pilastro: la previdenza statale – Ridistribuzione
La previdenza statale è l’AVS. Essa garantisce la copertura del fabbisogno di base all’intera popolazione. La legge prescrive l’ammontare dei contributi, le prestazioni da versare e le modalità del loro calcolo. Se il reddito sotto forma di rendita non basta a garantire il sostentamento, vengono versate prestazioni complementari al fine di coprire il fabbisogno vitale.
La previdenza per la vecchiaia statale è disciplinata secondo il sistema di ripartizione: il denaro versato all’AVS è trasferito dagli assicurati attivi direttamente ai pensionati, senza essere messo da parte. Il sistema di ripartizione presenta un grande vantaggio: poiché le entrate vengono
subito riversate ai beneficiari, l’andamento degli interessi e il rincaro hanno un’importanza marginale. Il sistema presenta però anche alcuni svantaggi: se il numero dei beneficiari di rendita aumenta in rapporto a quello di chi versa i contributi, vi è il rischio di uno squilibrio tra le entrate e le uscite. Il sistema di ripartizione dipende notevolmente anche dall’andamento dell’economia: se questo è positivo e la somma dei salari cresce, la base contributiva dell’AVS aumenta; al contrario, nei periodi di crisi con una disoccupazione elevata e salari bassi le entrate diminuiscono e vi è quindi il rischio che l’assicurazione registri deficit.
2° Pilastro: la previdenza professionale – Risparmio collettivo
La previdenza professionale ha lo scopo di garantire l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale. A tal fine, le persone che esercitano un’attività lucrativa sono affiliate, obbligatoriamente o facoltativamente, a una cassa pensioni. Questi istituti sono gestiti dalle parti sociali, vale a dire da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, che decidono congiuntamente le prestazioni da versare e le modalità del loro finanziamento. In questo modo possono andare incontro alle esigenze degli assicurati, ma sempre tenendo conto di determinati requisiti minimi legali. Il finanziamento della previdenza professionale si basa sul sistema di capitalizzazione. Gli assicurati versano i contributi a una cassa pensioni, che poi investe il capitale accumulato. Nel momento in cui un assicurato va in pensione, la cassa converte il suo avere in rendita. L’assicurato può però anche chiedere che esso gli sia versato, integralmente o parzialmente, sotto forma di capitale. I dettagli relativi alla liquidazione in capitale sono stabiliti nel regolamento della cassa pensioni. Gli assicurati di una cassa pensioni risparmiano dunque per le proprie prestazioni future. Sono per tanto irrilevanti eventuali variazioni del rapporto tra il numero dei beneficiari di rendita e quello di chi versa i contributi. Per contro, l’aumento della speranza di vita assume grande importanza, poiché le rendite devono essere pagate più a lungo. Anche il rincaro, i tassi d’interesse bassi e le interruzioni dell’attività lucrativa portano a rendite più basse nel sistema di capitalizzazione.
3° Pilastro: la previdenza privata – Risparmio individuale
La previdenza privata serve a coprire ulteriori esigenze personali. Essa per mette alle persone che esercitano un’attività lucrativa di versare un determinato importo su un conto bancario o una polizza di assicurazione sulla vita. Questi versamenti possono essere dedotti dal reddito imponibile. Tranne in determinati casi eccezionali, il denaro risparmiato resta bloccato fino al pensionamento. In quel momento viene pagato integralmente e può essere utilizzato a piacimento.
La previdenza privata funziona secondo il principio di una cassa di risparmio: il denaro versato viene poi restituito, con gli interessi maturati, al momento del pensionamento. Questo sistema presuppone un reddito relativamente elevato, che consenta di mettere da parte qualcosa.
Ciascuno può decidere quanto versare in funzione della propria situazione economica. Il rincaro e i tassi d’interesse bassi incidono sul risultato del processo di risparmio e quindi sull’ammontare della prestazione al momento del pensionamento
Le prestazioni complementari – Un’integrazione importante
Talvolta le prestazioni previdenziali non bastano a garantire il sostentamento nella vecchiaia. Questo riguarda soprattutto persone che non hanno svolto alcuna attività lucrativa o avevano un reddito modesto e non hanno pertanto potuto costituire un secondo o un terzo pilastro. Spesso riguarda anche persone anziane bisognose di cure che vivono in un istituto. Le spese di soggiorno in istituto superano infatti le disponibilità finanziarie di molti residenti. Queste persone hanno diritto a prestazioni complementari, che permettono di coprire la differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili.
Con la sentenza del 15 novembre 2022 nella causa C 646/20 la Corte di Giustizia europea ha chiarito una questione relativa all’interpretazione del Regolamento Bruxelles II bis in materia matrimoniale, in particolare sulla natura giuridica del divorzio extragiudiziale e del suo riconoscimento all’interno dell’Unione Europea.
La domanda pregiudiziale era stata posta dalla Corte Federale tedesca, chiamata a decidere sul rifiuto dell’Ufficio di stato civile [Standesamt] competente di trascrivere in Germania il divorzio pronunciato in Italia dall’Ufficiale di stato civile italiano tra un cittadino italiano e una cittadina avente la doppia nazionalità tedesca e italiana, in assenza di previo riconoscimento del divorzio da parte dell’autorità giudiziaria tedesca (Landesjustizverwaltung] dal momento che il diritto tedesco conosce solo il divorzio pronunciato dal Giudice [Familiengericht].
La Grande Sezione della Corte di Giustizia ha evidenziato che, in materia di divorzio, la nozione di “decisione” ai sensi dell’art. 2 punto 4 del Regolamento Bruxelles II bis comprende qualsiasi decisione di divorzio emessa nell’ambito di un procedimento giudiziario o extragiudiziale, purché il diritto degli Stati membri attribuisca competenze in materia di divorzio anche alle autorità extragiudiziali. Ne consegue che il divorzio extragiudiziale pronunciato in un paese UE è riconosciuto in automatico in un altro paese UE di cui uno dei coniugi è cittadino.
Nella specie quindi la cittadina tedesca non era tenuta, in relazione all’accordo di divorzio concluso in Italia davanti all’Ufficiale dello Stato civile – autorizzato per legge a ricevere tale l’accordo-, a richiedere il preliminare riconoscimento dello stesso all’autorità giuridica tedesca.
Automatische Anerkennung in der EU einer außergerichtlichen Scheidung (z.B. vor dem italienischen Standesbeamten bzw. dem Bürgermeister)
Am 15.11. 2022 hat der EuGH (Az: C-646/20) Stellung genommen zu der Frage nach der Auslegung der VO (UE) Nr. 2201/2003 auf dem Gebiet des Eherechts und insbesondere über die Rechtsnatur einer außergerichtlichen Ehescheidung, bzw. ob die von einem Standesbeamten oder einer anderen zuständigen Behörde ausgesprochene Eheschiedung, anerkannt werden muss.
Die Vorabentscheidung wurde vom BGH beantragt, weil der deutsche für die Eintragung zuständige Standesbeamte die Eintragung einer in Italien vor dem italienischen Standesbeamten ausgesprochene Scheidung zwischen einem Italiener und seiner deutsch-italienischen Ehefrau weigert hatte: Es fehle die erforderliche Anerkennung der Landesjustizverwaltung. Nach deutschem Recht sei lediglich eine gerichtliche Scheidung vor dem Familiengericht möglich.
Der EuGH urteilte, dass als „Entscheidung“ nach Art. 2 Punkt 4 der EU-Verordnung auch die Entscheidung einer nichtgerichtlichen Behörde gelte, wenn diese nach dem Recht des jeweiligen Landes für Ehescheidungen zuständig ist. Eine solche Scheidung müsse demnach auch in den anderen EU-Staaten „automatisch anerkannt werden“.
Im konkret zu beurteilenden Fall war daher die deutsch-italienische Ehefrau nicht gehalten, die in Italien, die in Italien vor dem Standesbeamten, einer gesetzlich eingesetzten Behörde“, ausgesprochene Scheidung in Deutschland anerkennen zu lassen.